Allestire palchi e fiere in sicurezza: le ultime normative in fatto di montaggio

L’art. 17 della Costituzione Italiana già distingue tra due espressioni molto simili all’apparenza, ma che in realtà esprimono concetti differenti: “riunioni” aperte al pubblico e “riunioni” in luogo pubblico. Se nei luoghi pubblici è concesso l’accesso a chiunque e in ogni momento, nei luoghi aperti al pubblico questo accesso viene limitato da una serie di condizioni, poste da chi possiede o dispone di quello stesso luogo. Restringendo il campo al settore dell’intrattenimento e dello spettacolo, diventa chiaro come ogni organizzatore che dispone di un luogo pubblico per organizzare il proprio evento debba seguire dei precisi e importanti step burocratici per garantire la completa sicurezza e la totale protezione a ogni partecipante. Questi iter, oltre che a garantire servizi essenziali come acqua, luce o rete wi-fi, devono anche assicurare la messa in sicurezza di tutte quelle strutture portanti che fanno parte della manifestazione. Una di queste strutture, che può essere fissa ma che più spesso è temporanea, è il palco: allestire palchi e fiere in sicurezza nasconde infatti tutta una serie di pericoli e di insidie burocratiche dalla fase di trasporto, fino a quelle di montaggio e smontaggio. Per questo esiste una specifica normativa sulla messa in sicurezza dei palchi, che regolamenta ogni attività ex ante, durante e ex post evento. H2: Quali sono e cosa prevedono le normative in materia di sicurezza sui palchi? Nella fase di progettazione ex ante di un evento è importante che ogni organizzatore tenga in considerazione una serie di normative sui palchi per concerti. Ci sono infatti alcuni aspetti di tipo autorizzativo, contenuti negli art. 18, 68, 69 e 80 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ma anche aspetti in materia di sicurezza vera e propria. Ad esempio, nella circolare Gabrielli, vengono enunciate tutte quelle condizioni per cui la sicurezza deve essere garantita durante l’intero svolgimento dell’evento. Durante l’evento vero e proprio invece, e nello specifico caso del montaggio dei palchi, entra in gioco lo specifico Decreto Palchi (d.i. 22 luglio 2014 [6]) che definisce chiaramente in che occasioni applicare l’art. 26 o il Titolo IV del D.Lgs 81/80: è possibile allestire palchi e fiere in sicurezza “in base alle fasi di lavoro e a precisi sviluppo in altezza delle pedane, torri, stativi rispetto ad un piano stabile”. Gli organizzatori di spettacoli musicali, cinematografici e teatrali possono consultare il capo I di questo decreto, mentre chi deve organizzare manifestazioni fieristiche deve prendere visione del capo II. Per prendere invece visione delle istruzioni tecniche e operative sull’allestire palchi temporanei in sicurezza e sull’utilizzo di specifiche attrezzature e accessori per l’effettiva realizzazione di spettacoli, fiere o manifestazioni è stata pubblicata l’apposita circolare ministeriale n.35 del 24 dicembre 2014 [7]. Ultima ma non per importanza è la norma UNI EN 13200-8 (2017): si tratta di una norma importantissima, inquanto definisce tutti gli aspetti generali a cui fare attenzione quando si tratta di installazioni per spettatori. È così importante perché definisce la pianificazione della gestione e il criterio per mantenerla inalterata durante tutto lo svolgimento dell’evento. Nella fase invece di ex post dell’evento, e quindi una volta concluso, gli organizzatori devono far si che la sicurezza ritorni alle condizioni inziali, ristabilendo quindi tutte le condizioni di luoghi aperti al pubblico o privati che siano.